Ogni amministratore di condominio ha l’obbligo di aprire, se non esiste, e comunque di utilizzare un conto corrente (bancario o postale) intestato al condominio.
Conto correnteSi tratta di un obbligo di legge introdotto nel codice civile (art. 1129, settimo comma, c.c.) dalla legge n. 220/2012.
Prima di allora era dubbio se sussistesse un simile obbligo, o meglio pur se la giurisprudenza maggioritaria valutava come necessaria l’apertura ed utilizzazione del conto dedicato alla singola compagine, era dubbio se fosse possibile sanzionare con la revoca giudiziale l’amministratore che avesse agito diversamente.